Corte di Appello di Bari
Svolgimento del processo. - Con sentenza del 9 gennaio 2007 il Tribunale del lavoro di Trani rigettava la domanda di riconoscimento del diritto ai benefici pensionistici di cui all'art. 13 l. 297/92, proposta, con ricorso del 31 luglio 2003, da Sc.Ca. nei confronti dell'INPS.
Rilevava il primo giudice che il ricorrente aveva provato l'esposizione ultradecennale all'amianto ma non anche la concentrazione delle fibre di amianto nell'aria nella misura stabilita dalla citata legge.
Con ricorso del 22 febbraio 2007 interponeva appello il So.
Resisteva l'INPS.
All'udienza del 7 aprile 2008 la causa veniva discussa e decisa come da separato dispositivo.
Motivi della decisione. - Possono richiamarsi le considerazioni espresse da questa Corte in casi esattamente sovrapponibili a quello oggetto del presente giudizio.
Quanto all'aspetto oggettivo della fattispecie legale, come originariamente strutturata, conviene premettere che si sono contrapposte due inconciliabili interpretazioni dell'art. 13, ottavo comma, l. 257/92.
Una tesi sostiene che i benefici per l'amianto, disposti dalla L. 257/1992, sono riconosciuti in rapporto soltanto al rischio morbigeno ultradecennale, unico presupposto indicato dalla legge, senza alcun riferimento a limiti o standard.
Tale lettura della norma sarebbe stata confermata da Corte Cost. 12/1/2000, n. 5, che ne ha escluso l'illegittimità sotto il profilo del rischio di una sua generale applicazione ad una serie indeterminata di destinatali (sì da dar luogo, in sede giudiziaria, alla possibilità di uguali decisioni per casi di diversa pericolosità e, al tempo stesso, di decisioni diverse per casi sostanzialmente uguali), paventato dai giudici a quibus sul presupposto della mancata indicazione di standard tecnici di riferimento e di ulteriori specifici limiti quantitativi e qualitativi della esposizione all'amianto.
E' vero, invece, che la Consulta ha sancito la compatibilità della disposizione vagliata, in particolare, con gli artt. 3 e 81 della Costituzione, chiarendo (a parziale smentita del ragionamento sotteso alle ordinanze di rimessione) che il criterio dell'esposizione ultradecennale costituisce un dato di riferimento tutt'altro che indeterminato, perché - questo è il punto - deve essere correlato al sistema generale di assicurazione obbligatoria gestita dell'INAIL e, quindi, viene ad implicare necessariamente quello di rischio morbigeno rispetto alle patologie, quali esse siano, che l'amianto è capace di generare nell'ambiente di lavoro.
La stessa Corte Costituzionale ha menzionato il valore massimo di concentrazione di cui al D.Lgs. 277/1991 e successive modifiche, attuativo delle direttive europee in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici, che, nel sistema, sia pure in una prospettiva iniziale di sola prevenzione, segna la soglia limite del rischio di esposizione.
Questa condivisibile esigenza di selezione degli episodi davvero rilevanti e perciò meritevoli di tutela ha permeato la successiva giurisprudenza di legittimità, ormai attestatasi sul seguente principio: l'attribuzione dell'eccezionale beneficio di cui all'art. 13, comma ottavo, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 1, comma primo, del D.L. 5 giugno 1993, n. 169, e dalla successiva legge di conversione 4 agosto 1993, n. 271, presuppone l'adibizione ultradecennale del lavoratore a prestazioni comportanti per il lavoratore medesimo un effettivo rischio morbigeno, a causa della presenza nei luoghi di lavoro di una concentrazione di fibre d'amianto che, per essere superiori ai valori limite indicati nella legislazione prevenzionale di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e successive modifiche, rende concreta la possibilità del manifestarsi delle patologie che la sostanza è capace di generare (Cass. 29/10/2003, n. 16256; Cass. 25/7/2002, n. 10979; Cass. 3/4/2001, n. 4913).
Aderendo a tale congruo orientamento, c.d. del rischio qualificato, idoneo ad inserire armonicamente la fattispecie dedotta in questa causa nel complessivo sistema delle tutele antinfortunistiche e previdenziali, bisogna accertare in concreto se le risultanze processuali permettono di riscontrare i due requisiti oggettivi nell'attività lavorativa svolta dall'odierno appellante".
Ora, il Tribunale ha espressamente statuito che la prova testimoniale ha accertato "l'uso dell'amianto nella lavorazione eseguita sia in azienda che fuori nonché il decorso ultra-decennale della concreta esposizione del ricorrente a tale materiale", sicché non avendo l'INPS contestato tale passaggio motivazionale, si è formato il giudicato sulla questione della durata ultradecennale del contatto fra l'assicurato e la sostanza poi vietata nelle lavorazioni.
D'altra parte, le prove testimoniali assunte in prime cure comprovano in modo inequivoco: 1) che l'appellante ha lavorato alle dipendenze della s.p.a. Sa., esercente in Trani lavorazioni metalmeccaniche, per oltre dieci anni, nel periodo indicato nel ricorso introduttivo, come saldatore; 2) che, durante le operazioni di saldatura a filo continuo, per evitare colature del metallo in fusione, venivano utilizzati tamponi di amianto, tagliati a mano con un seghetto, per di più, in ambiente chiuso, sicché la polvere di amianto si diffondeva nell'intero capannone.
In primo grado è stata pure acquisita, a cura dell'assicurato, la relazione peritale in data 16/12/2002 che il Dott. Fr.Po., specialista in medicina del lavoro, ha depositato come consulente tecnico d'ufficio in altre analoghe controversie promosse da ex dipendenti della Sa. dinanzi al Tribunale di Bari.
Tale riscontro probatorio, formato in contraddittorio dell'INPS e sotto il controllo giudiziale, ancorché in un'altra controversia, è utilizzabile in questa contesa e informa di lavorazioni altamente rischiose eseguite anche nell'azienda tranese, come la coibentazione e la scoibentazione dei forni, delle valvole e delle tubazioni con corda in amianto e altri materiali contenenti amianto.
Vi si legge, inoltre: i dati relativi alla concentrazione media di fibre sono stati posti pari ad una media pesata, sugli anni di interesse, delle concentrazioni medie disponibili in letteratura; i valori disponibili sono estremamente variabili e per essi si è valutata una concentrazione media pari a 1,5 - 2,0 fibre/cm3, se si considerano come riferimento operazioni di manipolazioni di tessuti e corde di amianto oppure operazioni di avvolgimento di tubazioni; con questi valori di concentrazione di fibre di amianto, anche nell'ipotesi di supporre un'attività a rischio saltuaria di pochi minuti anche settimanale, si può assumere sulla base della relazione una esposizione media superiore al limite 0,1 fibre/cm3; il risultato dell'analisi porta a stimare per i lavoratori addetti a tali operazioni un'esposizione superiore al limite 0,1 fibre/cm3.
La conclusione di tale indagine tecnica è, quindi, stata nel senso che sia probabile che i lavoratori operanti nei reparti produttivi della Sa. siano stati esposti al rischio di inalare fibre di amianto oltre la soglia minima di 0,1 per centimetro cubo fissata dal D.Lgs. 277/1991, presumibilmente per tutta la durata ultradecennale dell'attività lavorativa svolta presso il suddetto opificio.
Questa valutazione è significativa siccome basata su molteplici elementi di analisi: a) natura dei materiali lavorati e delle lavorazioni effettuate; b) mancanza di dotazioni di sicurezza specifiche e adeguate e di qualunque formazione e informazione circa il rischio (come, del resto, era normale ancora negli anni ottanta); c) unicità del luogo di lavoro e, quindi, esistenza di un rischio ambientale comune alle maestranze, a prescindere dalle specifiche mansioni di ciascun lavoratore.
Anche la dedotta connessione fra la Sa. di Trani e l'acciaieria It. (poi Il.) di Taranto è stata confermata dai testimoni, secondo cui l'appellante e i suoi colleghi saldatori lavoravano al ripristino di pezzi dei segmenti provenienti appunto dall'impianto ionico.
Ne deriva che va apprezzato - sebbene non sia in sé decisivo, altro e più intenso nesso non risultando fra le due fabbriche - pure il documentato inserimento dell'Il. di Taranto nel novero delle aziende per le quali il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha dettato linee di indirizzo ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali dovuti all'esposizione all'amianto.
Si compone, in conclusione, un quadro di elementi di giudizio, nel loro complesso, sufficienti a legittimare la pretesa attorea.
Deve, d'altro canto, tenersi conto che la chiusura da anni della Sa. e il mancato espletamento di tempestive rilevazioni ambientali si risolvono in ulteriori difficoltà probatorie per l'assicurato, sicché risulta adeguato il criterio della ragionevole certezza suggerito dal consulente Dott. Po. alla stregua degli elementi di prova che si è potuto raccogliere in epoca successiva.
In accoglimento dell'appello principale, la sentenza impugnata va quindi riformata nella parte in cui ha negato il beneficio anche nel rapporto processuale fra il ricorrente-attore e l'I.N.P.S. e deve dichiararsi il diritto del primo di fruire dei benefici pensionistici previsti dall'art. 13 L. 27/3/1992, n. 257 e successive modificazioni e integrazioni.
Le spese di entrambi i gradi vanno poste a carico dell'istituto previdenziale soccombente, con distrazione in favore del procuratore dell'appellante, dichiaratosi anticipatario.
La misura è quantificata in dispositivo alla stregua del valore indeterminabile ma modesto della controversia e della medesimezza delle posizioni patrocinate in altri similari giudizi.
P.Q.M. - La Corte di Appello di Bari, sezione lavoro
accoglie l'appello proposto da Sc.Ca. con ricorso del 22 febbraio 2007 avverso la sentenza del Tribunale di Trani del 9 gennaio 2007 nei confronti dell'INPS e, in riforma di detta sentenza, dichiara il diritto dello Sc. di fruire dei benefici pensionistici previsti dall'art. 13, comma 8, l. 257/92;
condanna l'INPS al pagamento, in favore del procuratore distrattario dell'appellante, avv. Ma.Pr., delle spese processuali del doppio grado del giudizio, che liquida, per ciascun grado, in Euro 800,0, di cui Euro 420,00 di onorari e Euro 10,00 di esborsi, oltre agli accessori di legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio in Bari il 7 aprile 2008.